PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ANAC PER OMESSA DICHIARAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 318, 319, 321 E 353-BIS C.P.: APPLICATA LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA MA NON L’INTERDIZIONE DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ANAC PER OMESSA DICHIARAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 318, 319, 321 E 353-BIS C.P.: APPLICATA LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA MA NON L’INTERDIZIONE DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Con l’assistenza nel procedimento del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani un primario operatore economico nel settore dei lavori pubblici ha convinto l’Autorità Nazionale Anticorruzione che l’omessa dichiarazione di un provvedimento di un rinvio a giudizio, nell’ambito di una procedura di gara pubblica, per i reati di cui agli artt. 318, 319, 321 e 353-bis c.p., nella peculiare fattispecie esaminata non integrava un’ipotesi di dolo o colpa grave tale da giustificare l’applicazione della grave sanzione della interdizione dalle procedure di affidamento, non essendo neppure previsto il relativo obbligo nelle Linee Guida n. 6 dell’Autorità.

Con delibera del 7 ottobre 2020 l’Autorità ha quindi concluso il relativo procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 80, co. 12, e art. 213, co. 13 del d.lgs. 50/2016 riscontando una condotta connotata da colpa non grave e ha irrogato la sola sanzione pecuniaria pari ad euro 10.000.

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