Con sentenza n. 491 del 25 gennaio 2022 il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui una società era stata annotata sul Casellario Informatico dell’ANAC per avere, in una gara pubblica, omesso di presentare la dichiarazione sui requisiti di moralità professionale di un proprio procuratore speciale, per il quale però non sussistevano né sentenze penali definitive né altre cause impeditive della partecipazione alle gare.
L’annotazione aveva l’effetto di impedire la partecipazione alle gare pubbliche per un rilevante periodo di tempo, con effetti pregiudizievoli anche su tutte le gare in corso di svolgimento.
In accoglimento delle tesi difensive della società, rappresentata in giudizio da un collegio difensivo con la presenza del Prof. Saverio Sticchi Damiani, i Giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto che deve considerarsi ormai acclarata la differenza giuridica tra omessa dichiarazione e falsa dichiarazione e che solo la seconda (unitamente alla falsa documentazione) può assumere valore ai fini della segnalazione all’ANAC e della conseguente esclusione dalle gare.
Muovendo da tale fondamentale premessa il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione che l’annullamento dell’iscrizione sul Casellario dell’Autorità deve considerarsi “funzionale al ripristino della coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento, infrante nella fattispecie dalla presenza di un provvedimento, afflittivo in modo esponenziale, pur in presenza di un’omessa dichiarazione totalmente innocua”, posto anche che l’art. 45, comma 2, lett. g), della direttiva 2004/18/CE, perimetra l’effetto espulsivo alle ipotesi di grave colpevolezza, non rinvenibili nel caso in cui il concorrente non aveva conseguito “alcun indebito vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti”.