IL CDS SOSPENDE GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI ANAC EMESSI NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ LEADER NELL’EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA

IL CDS SOSPENDE GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI ANAC EMESSI NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ LEADER NELL’EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA

ACCOLTA LA RICHIESTA CAUTELARE DELLA SOCIETÀ, IL CDS ORDINA AD ANAC DI PROCEDERE ALLA IMMEDIATA RIMOZIONE DELLA RELATIVA ANNOTAZIONE DAL CASELLARIO INFORMATICO

Fondamentale svolta nella intricata questione che ha visto coinvolto il principale operatore attivo in Italia nel campo dell’Integrated Facility Management (ovvero la gestione e l’erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria), difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi, prof. Saverio Sticchi Damiani, prof. Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Carmine Pepe, Massimo Luciani, Andrea Saccucci.

Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2163 del 23 aprile 2021 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla Società avverso la sentenza n. 3754/2021 del TAR Lazio, sospendendo così i provvedimenti in base ai quali cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 25 dicembre 2020, ne aveva pubblicato l’annotazione sul Casellario Informatico dell’Autorità, con l’effetto di escluderla, per un periodo di 6 mesi, dalle procedure pubbliche di gara e dagli affidamenti in subappalto di contratti pubblici.

Accogliendo le tesi della Società il Consiglio di Stato ha ritenuto «vulnerato il principio di stretta tipicità legale della fattispecie sanzionatoria (..) atteso che (..) l’omissione dichiarativa [contestata alla Società con il Provvedimento] non coincide con la falsa dichiarazione», per la quale soltanto è prevista l’iscrizione sul Casellario ai fini dell’esclusione dalle procedure di affidamento.

I sopra indicati provvedimenti erano stati adottati a seguito di una segnalazione da parte della Azienda Ospedaliera stazione appaltante, in cui veniva contestata alla Società l’omissione, nella documentazione amministrativa richiesta nell’ambito di una gara bandita nel 2013, di una dichiarazione relativa all’assenza di precedenti penali a carico di uno dei procuratori della Società; omissione, peraltro, “innocua” in quanto il soggetto era pienamente in possesso dei requisiti di legge.

Dopo un primo provvedimento negativo originariamente assunto dall’Autorità, per lungo tempo sospeso in via cautelare ma alla fine giudicato legittimo, la società, in data 20 ottobre 2020 aveva presentato ad ANAC un’istanza di riesame motivata in virtù dell’innovativa evoluzione giurisprudenziale registratasi sul tema, quindi, successivamente, con ricorso innanzi il TAR del Lazio ne aveva impugnato l’esito confermativo unitamente alla conseguente disposta annotazione sul Casellario Informatico.

Il TAR Lazio aveva dichiarato in data 29 marzo 2021 l’inammissibilità del ricorso proposto da società con sentenza n. 3754/2021 e avverso tale sentenza la Società aveva proposto appello recante l’istanza cautelare che è stata poi accolta dal Consiglio di Stato con la summenzionata Ordinanza del 23 aprile 2021.

Successivamente, con nuova Ordinanza n. 3139 del 28 maggio 2021 il Consiglio di Stato ha accolto anche l’ulteriore istanza della società di esecuzione dell’Ordinanza del 23 aprile 2021 n. 2163, con la quale è stato espressamente ordinato ad ANAC, che nel frattempo non vi aveva provveduto, di procedere all’immediato oscuramento dell’annotazione della Società riportata sul Casellario Informatico.

Nelle ore immediatamente successive a questa seconda pronuncia l’Autorità si è conformata alla decisione, rimuovendo l’annotazione dal Casellario così come ordinato dal Consiglio di Stato.

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