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Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Tar Napoli: sospesa l'interdittiva antimafia emessa in assenza di contraddittorio – la prefettura deve effettuare anche una valutazione prognostica
17/01/2025

Con ordinanza n. 119 del 16.01.2025, il TAR Napoli ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento interdittivo antimafia disposto nei confronti di una società operante nel settore edile.

La vicenda scaturisce da una interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli inaudita altera parte, in palese violazione del rinnovato art. 92 comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, che prevede, nel caso in cui l’istruttoria prefettizia ritenga “sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento”, la necessaria instaurazione di un preliminare contraddittorio procedimentale.

Nel confermare l’impostazione difensiva proposta dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, legale della società, il Collegio ha affermato la doverosità del “passaggio preliminare del contraddittorio in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità”, alla luce del fatto che tale fase “riveste non solo un valore difensivo e statico, ma anche una tipica funzione proattiva e dinamica, per promuovere le operazioni di cd. “self cleaning” ed i nuovi istituti di prevenzione collaborativa”, di cui all’art. 94 bis del codice antimafia.

La decisione conferma che il provvedimento di interdittiva antimafia debba costituire l’extrema ratio nell’esercizio dei poteri prefettizi in materia, dovendosi prima, invero, necessariamente procedere al compimento di una necessaria e “indefettibile valutazione prognostica soggettiva sulla capacità di ciascun operatore economico indagato, tramite idonee misure correttive, di fronteggiare il rischio infiltrativo e di allinearsi all’economia lecita”.

In attesa della discussione nel merito della vicenda, l’ordinanza del TAR Napoli ribadisce l’imprescindibile rispetto delle garanzie procedimentali fondamentali in materia di interdittive, valorizzando l’adozione di provvedimenti che consentano all’operatore economico, seppur attraverso opportune misure correttive, di proseguire la sua attività al riparo da eventuali ingerenze criminali.

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