Il TAR Lazio ha accolto con sentenza n. 11520/2025 del 12 giugno 2025 la richiesta di annullamento dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Roma nei confronti di una società di costruzioni a cui non era stata concessa la garanzia del contraddittorio.
L’importante pronuncia, che annulla il provvedimento interdittivo, obbliga la Prefettura a riesaminare le criticità rilevate in sede di istruttoria, consentendo alla società ricorrente di partecipare con proprie osservazioni al procedimento amministrativo e contestare i profili di criticità evidenziati nella fase di istruttoria.
Il Collegio ha ribadito, accogliendo le tesi difensive del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dell’Avv. Massimiliano Carnovale, legali della società, che l’ipotesi di emissione del provvedimento interdittivo inaudita altera parte di cui all’art. 92 comma 2 bis del Codice Antimafia, sia possibile solo “se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili” che, comunque, “non può essere motivata con il ricorso a mere clausole di stile né con un generico richiamo alla gravità o alla consistenza del quadro indiziario emerso dagli accertamenti svolti”.
Sussiste, pertanto, “un chiaro onere motivazionale a carico del Prefetto” nell’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà di iniziativa economica senza contraddittorio, rendendosi così obbligatorio da parte della Prefettura fornire una motivazione congrua e specifica, “posto che prima dell’adozione dell’informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l’instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l’eccezione”.
La decisione pone in rilievo il rispetto delle fondamentali garanzie partecipative in favore dell’impresa oggetto di indagine, limitando l’adozione di provvedimenti lesivi in deroga al principio del contraddittorio da parte della Prefettura a casi estremamente eccezionali e comunque adeguatamente motivati.