Studio legale - Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Necessaria una congrua e specifica motivazione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento: il Tar Campania annulla l’interdittiva antimafia e i consequenziali provvedimenti negativi
11/06/2025

Con sentenza n. 4254/2025, il TAR Napoli ha integralmente accolto il ricorso presentato dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani nell’interesse di una società operativa nel settore dei lavori edili e costruzioni di ingegneria civile, operante principalmente in territorio campano e ha, quindi, annullato l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli e i relativi atti consequenziali.

La difesa della ricorrente ha dimostrato la violazione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di comunicare al soggetto interessato l’avvio del procedimento e di indicare puntualmente gli elementi indiziari sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa.

In base alla normativa vigente, tale obbligo può essere derogato solo in presenza di specifiche e motivate esigenze di urgenza o riservatezza, che nel caso di specie non era possibile riscontrare.

Per tali ragioni, il Collegio ha ribadito che il contraddittorio, anche nella forma della comunicazione di avvio del procedimento, costituisce la regola generale in materia di informative antimafia e che la motivazione circa l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può essere generica e stereotipata.

Con questa decisione, il Tar Campania ha dunque stigmatizzato la condotta dell’Amministrazione resistente, avendo questa impedito alla società destinataria dell’informativa antimafia di controdedurre rispetto agli elementi indizianti posti a fondamento del provvedimento.

Il rispetto delle garanzie procedimentali oggi previste dall’art. 92, co. 2-bis Codice antimafia avrebbe infatti permesso alla società di evidenziare l’insussistenza o comunque l’insufficienza degli elementi indiziari noti alla Prefettura ai fini dell’adozione di un provvedimento interdittivo.

Dall’annullamento dell’interdittiva impugnata è conseguita altresì l’illegittimità, e quindi l’annullamento, degli ulteriori provvedimenti negativi basati sull’interdittiva che hanno successivamente colpito la società.

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