Il TAR Catanzaro, con sentenza n. 476 del 10 marzo 2025, ha accolto il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Prefettura sull’istanza di aggiornamento presentata da una società colpita in precedenza da un provvedimento di interdittiva antimafia.
La vicenda scaturisce da una istanza di aggiornamento formulata ai sensi dell’art. 91, comma 5 del Codice Antimafia, corredata degli elementi di novità — intervenuti nel periodo di controllo giudiziario della società interdetta — utili a superare le criticità ravvisate dalla Prefettura al momento dell’emissione del provvedimento interdittivo.
Nell’accogliere l’impostazione difensiva proposta dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, legale della società, il Collegio ha affermato che, nonostante l’assenza di specifiche previsioni normative che scandiscano i termini di conclusione del procedimento avviato con istanza di aggiornamento, sussiste in capo alla Prefettura “l’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di pronunciarsi, quindi, in via espressa” entro il “termine generale di 30 giorni di cui all’art. 2, comma 2 della l. n. 241/1990” o, alternativamente, del “termine stabilito dall’art. 92 del Codice delle leggi antimafia per il rilascio delle informazioni antimafia (45 giorni, con possibilità di estensione a successivi 30 giorni in caso di verifiche di particolari complessità)”.
La decisione conferma che, ferma restando la piena discrezionalità del potere valutativo del Prefetto in merito al perdurare del rischio di condizionamento mafioso, il procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo deve compiersi nel rispetto dei termini procedimentali tipici dei procedimenti amministrativi.
La sentenza del TAR Calabria ribadisce l’imprescindibile rispetto delle garanzie procedimentali fondamentali in materia di interdittive, valorizzando l’adozione di provvedimenti in tempi certi e celeri nell’interesse degli operatori economici coinvolti.