Il Tar Basilicata ha accolto con ordinanza n. 22/2025 la richiesta di istanza cautelare di una società agricola colpita da interdittiva antimafia.
L’importante pronuncia, che sospende gli effetti del provvedimento interdittivo, obbliga la Prefettura a riesaminare le criticità rilevate in sede di istruttoria, consentendo alla società ricorrente di partecipare con proprie osservazioni al procedimento amministrativo.
Il Collegio ha ribadito, accogliendo le tesi difensive dei legali della società (Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, Avv. Giancarlo Viglione, Avv. Noemi Tsuno), la centralità del principio del contraddittorio nei procedimenti interdittivi, sottolineando la necessaria condivisione da parte dell’amministrazione di tutti i profili critici alla base del provvedimento.
Una mancanza, quella della Prefettura, che impedisce alla società di difendersi dai rilievi critici, “avendo parte resistente valorizzato nell’avversata interdittiva profili motivazionali ulteriori rispetto a quelli rappresentati in sede di comunicazione di avvio del procedimento”.
La decisione pone in rilievo i fondamentali momenti dialogici tra amministrazione e società che precedono l’adozione di misure interdittive, evitando che quest’ultime possano subire provvedimenti lesivi senza prima poter conoscere e contestare i profili di criticità evidenziati nelle fasi di istruttoria.