Con sentenza n. 6272 del 17.7.2025, il Consiglio di Stato, V Sez., in riforma della sentenza di primo grado del TAR Potenza, ha annullato in via definitiva il provvedimento con cui la Regione Basilicata aveva negato ad un’impresa attiva nel settore dei rifiuti l’erogazione del saldo finale di un contributo pubblico per un la realizzazione di un programma di investimento, in ragione di una sopravvenuta interdittiva antimafia poi sospesa mediante ammissione a controllo giudiziario ex art. 34 bis del codice anfimafia.
Con la sentenza indicata, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo le argomentazioni sostenute dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani nell’interesse della società appellante, ha riscontrato “l’errore compiuto dall’Amministrazione – e di poi convalidato dal giudice di prime cure – nell’aver ritenuto che l’ammissione della società al controllo giudiziario ex art. 34 bis d. lgs. n. 159/11 costituisse circostanza ostativa al pagamento del saldo del contributo”.
Ed infatti, il Collegio ha ribadito che il controllo giudiziario persegue anche finalità di risanamento dell'impresa e, per questo, presuppone una prognosi favorevole sul superamento della situazione che aveva condotto all'interdittiva. L’ammissione di una società al controllo giudiziario consente a quest’ultima la prosecuzione dell’attività lavorativa e la possibilità di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, anche mediante concessione di provvidenze economiche sotto la vigilanza del Tribunale.
Il Collegio ha quindi chiarito che “ove si ritenesse che il mero fatto storico dell’emissione di una informazione interdittiva comporti la definitiva revoca dei contributi e dei finanziamenti concessi precedentemente … indipendentemente dal positivo percorso di auto-pulizia (self-cleaning) svolto in regime di controllo giudiziario immediatamente richiesto, le finalità dell’istituto in questione sarebbero ampiamente vanificate”.
D’altra parte, in base ad un’interpretazione teleologica e sistematica dell’art. 34-bis d. lgs. n. 159/11, la sottoposizione della società al controllo giudiziario, “così come non impedisce la sua partecipazione alle gare per l’affidamento di pubbliche commesse, parimenti non comporta la sospensione (e men che meno la revoca) di pubbliche agevolazioni”.
I Giudici hanno in definitiva statuito che, nel caso di specie, l’ammissione al controllo giudiziario della società appellante non costituisce causa ostativa all’erogazione del saldo finale, “diversamente vanificandosi quelle finalità di risanamento della società da contaminazioni mafiose, che la normativa in esame ha inteso invece perseguire”.
Alla luce di tali considerazioni, l’appello proposto dalla società è stato ritenuto fondato e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, è stato disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto della Regione Basilicata.