Con decisione della II Sezione del TAR Puglia - Bari (Gianmario Palliggiano – Presidente, Carlo Dibello – Consigliere, Danilo Cortellessa Referendario ed Estensore) del 3.11.2025, è stata annullata l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Bari nei confronti di una nota impresa operante nel settore degli appalti pubblici nel foggiano.
L’interdittiva si fondava, da un lato, sul coinvolgimento del socio di maggioranza, all’epoca candidato Sindaco del Comune di Manfredonia, nel procedimento giudiziario “Giù le Mani” dal quale sarebbe emerso un presunto accordo elettorale con un esponente della malavita locale, e dall’altro sulla parentela acquisita con un soggetto ritenuto controindicato.
Il TAR Bari, dando seguito alle due precedenti ordinanze cautelari favorevoli ottenute dall’impresa (in data 16.1.2025 innanzi al medesimo TAR e in data 28.2.2025 innanzi al Consiglio di Stato), ha pienamente accolto le tesi difensive prospettate nei motivi di ricorso dal Collegio difensivo composto dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Gianluca Ursitti, ritenendo che il rapporto di parentela e gli atti del procedimento penale “Giù le Mani” non fossero idonei a sostenere un pericolo di condizionamento mafioso e che anzi, proprio da questi ultimi, potesse escludersi il suddetto pericolo.
Il Giudice amministrativo ha, in sintesi, rilevato che:
- il pericolo di condizionamento dell’impresa ricorrente è argomentato unicamente sulla base di un episodio occorso in un arco temporale (non meglio precisato) relativo agli anni 2021-2023 nell’ambito di una campagna elettorale (prima) e di un’attività amministrativa (poi), senza alcun riscontro sull’attività della società ricorrente;
- non risulta alcun “interessamento” del soggetto controindicato sulle vicende societarie dell’impresa, per cui neppure da tale prospettiva è dato cogliere il rischio di contaminazione criminale della ricorrente;
- “non risulta in alcun modo che l’attività imprenditoriale tragga (o abbia tratto) vantaggio da (eventuali e comunque indefiniti) rapporti del suo socio di maggioranza con Omissis”;
- nel caso che qui occupa, dal “vincolo parentale” (come detto, soltanto indiretto) non si è pervenuti a fornire alcun addentellato utile a rivelare, in primis, un reale rapporto, quindi, in secundis, un effettivo riverbero di tale (presunta ma indimostrata) “relazione patologica” sull’attività economica societaria.
Il TAR, quindi, prendendo atto che “a fronte dell’unico episodio (peraltro controverso e non ancora accertato neppure nel distinto processo penale) contestato … nella sua veste di amministratore locale (o di candidato) si è giunti – con un automatismo non previsto dalla legge – a sostenere che l’impresa s.r.l. potesse, per ciò solo, subire condizionamenti mafiosi nei propri indirizzi e nelle scelte organizzative”, ha enunciato il principio per il quale “qualora si giungesse a configurare l’infiltrazione mafiosa sulla base di elementi fattuali così deboli e neppure testati si otterrebbe una compressione della libertà costituzionale dell’iniziativa economica, allargando eccessivamente le maglie della normativa ed estendendo oltre le ipotesi perseguite dal legislatore l’effetto interdittivo di prevenzione antimafia”.