Con sentenza n. 4634/2025 del 22 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sezione III ha accolto l’appello proposto da una società che opera nel settore dell’edilizia privata, anche mediante la partecipazione ad appalti relativi ai lavori di efficientamento energetico ex artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”) su fabbricati condominiali, assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, annullando l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Modena, in riforma della decisione di primo grado.
La pronuncia assume particolare rilievo per i principi affermati in tema di interdittiva antimafia c.d. “a cascata”, istituto che consente di estendere gli effetti interdittivi da un’impresa a un’altra sulla base di rapporti di collegamento, cointeressenza o contiguità personale.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in tali ipotesi, non è sufficiente la mera esistenza di legami societari, economici o familiari con soggetti o imprese già colpite da interdittiva, ma è indispensabile che il pericolo di condizionamento mafioso sia attuale e concreto, e che presenti una reale capacità di propagarsi all’impresa destinataria del provvedimento.
In altri termini, non è sufficiente la mera esistenza di legami societari, economici o personali: occorre dimostrare che tali rapporti fungano concretamente da “ponte” attuale per il trasferimento di vettori di mafiosità.
Nel caso esaminato, l’interdittiva impugnata si fondava su un meccanismo derivativo di secondo livello e su fatti risalenti nel tempo, collocati a circa un decennio prima, senza che fossero indicati elementi recenti idonei a dimostrare la persistenza di un rischio infiltrativo. Secondo il Collegio, tale significativo scarto temporale non può essere colmato in via automatica, ma richiede una puntuale istruttoria prefettizia, volta a dimostrare che gli indizi originari siano ancora oggi operativi e capaci di incidere sull’assetto dell’impresa colpita.
La sentenza ribadisce inoltre che, quando l’impresa è destinataria per la prima volta di una interdittiva antimafia fondata su un presunto “contagio” derivato, l’onere della prova dell’attualità del pericolo grava interamente sull’Amministrazione, non potendosi pretendere dall’impresa la dimostrazione di un venir meno di un rischio mai direttamente accertato nei suoi confronti.
In applicazione di tali principi, il Giudice amministrativo ha accolto l’appello e annullato l’interdittiva antimafia, riaffermando così la necessità che l’uso dello strumento interdittivo “a cascata” resti ancorato a indizi concreti, attuali e specificamente riferibili all’impresa destinataria della misura.