Riprendono le attività di cantiere per Co.Ge.Fa, società leader nel settore delle costruzioni impegnata nella realizzazione di grandi opere come Tav e Tenda, che nello scorso ottobre era stata investita da un provvedimento di interdittiva antimafia.
Il Consiglio di Stato, sez. III ha accolto la richiesta di riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Piemonte avanzata dalla difesa di Co.Ge.Fa (assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Carlo Merani), sospendendo gli effetti del provvedimento interdittivo e fondando la propria decisione sulla sussistenza di “elementi di fumus che devono essere approfonditi nella sede collegiale e nel merito sotto il profilo della attualità degli elementi riscontrati”, oltre che del pericolo concreto di arrecare alla Società un pregiudizio economico gravissimo e irrimediabile derivante dalla sospensione di contratti già avviati.
La vicenda nasce da un provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Torino sul presupposto di asseriti legami della Società con ambienti vicini alla criminalità organizzata.
La Società aveva quindi richiesto tempestivamente l’adozione di misure cautelari ante causam trovando accoglimento con decreto del Presidente del TAR Torino, il quale coglieva, unitamente alla rilevanza nazionale dei cantieri seguiti dalla Società, che “il provvedimento prefettizio impugnato riguarda principalmente fatti estremamente risalenti nel tempo e talvolta nei decenni, (…) e che dunque si può al momento solo immaginare un coinvolgimento indiretto degli attuali amministratori della ricorrente”.
Nonostante ciò, dopo aver instaurato il procedimento innanzi al TAR e avanzato istanza cautelare a conferma del decreto disposto dal Presidente, il Collegio ha ribaltato l’orientamento espresso in precedenza dallo stesso Presidente, rigettando la domanda cautelare.
A conclusione della vicenda si è espresso il Consiglio di Stato, che ha accolto favorevolmente il ricorso d’urgenza formulato da Co.Ge.Fa, dichiarando fondate le argomentazioni avanzate dai difensori e ritenendo che il provvedimento interdittivo debba essere sospeso al fine “di consentire la prosecuzione dei rapporti contrattuali già in corso alla data odierna e delle eventuali gare per le quali alla data odierna sia già stata presentata domanda di partecipazione”.
In attesa della discussione nel merito della vicenda – che avrà ad oggetto anche l’istanza di controllo giudiziario presentata al Tribunale per la prevenzione di Torino da parte della Società – restano salvi gli interessi a tutela dei livelli occupazionali e della conclusione di opere di rilevante impatto nel contesto nazionale.