Il Tar Sicilia, accogliendo le tesi difensive formulate dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, in una vicenda avente ad oggetto la Valutazione di Impatto Ambientale relativa ad un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico, con sentenza n. 663 del 23.05.2025 ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia stato adottato “in assenza di un effettivo contraddittorio procedimentale, senza un bilanciamento comparativo degli interessi pubblici e privati coinvolti e senza attivare forme di soccorso istruttorio in relazione a profili tecnici agevolmente risolvibili”.
In particolare, il progetto presentato dalla Società assistita è considerato un intervento di pubblica utilità trattandosi di un’opera strategica finanziata dal PNRR. Peraltro, non ricadendo nelle c.d. aree “non idonee” all’installazione di impianti eolici, ha beneficiato della presunzione di compatibilità paesaggistica prevista dal quadro normativo di riferimento. Per tale ragione, come si desume chiaramente da una lettura della sentenza del TAR, a valle dell’istanza di VIA “tutti gli enti coinvolti nel procedimento, tra cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, esprimevano parere favorevole”.
Tuttavia, sulla base dell’isolato parere negativo emesso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia (ARTA) ha espresso un giudizio di VIA negativo, senza attivare ulteriori interlocuzioni e senza svolgere una propria autonoma valutazione istruttoria e discrezionale.
I difensori hanno dimostrato con successo che l’Assessorato - oltre a non aver esercitato correttamente il proprio potere istruttorio, limitandosi a recepire in modo acritico il parere negativo di un organo meramente consultivo e non vincolante - ha violato l’art. 10-bis della L. 241/1990, che disciplina il fondamentale istituto del preavviso di rigetto.
In particolare, la condotta dell’Assessorato è risultata del tutto illegittima per aver violato la fondamentale garanzia del contraddittorio procedimentale, “che assume particolare rilievo in tutti i casi – come quello di specie – in cui il procedimento si concluda con un provvedimento negativo idoneo a produrre effetti lesivi diretti e immediati”.
I Giudici hanno pertanto condiviso la linea difensiva sostenuta nell’interesse della ricorrente, riconoscendo che “la procedura di VIA assume oggi la configurazione di un procedimento autonomo” per il quale deve trovare necessariamente applicazione la disciplina generale della L. n. 241 del 1990 e in particolare l’art. 10-bis.
Ebbene, nel caso di specie “non risulta che l’Amministrazione, successivamente all’adozione del parere negativo della CTS e prima dell’emissione del provvedimento di VIA, abbia comunicato alla ricorrente le criticità ambientali ritenute ostative, né che le abbia concesso un termine per controdedurre o proporre modifiche progettuali”.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato il provvedimento di VIA negativo poiché illegittimo sotto il profilo procedimentale.