Il TAR Lecce ha accolto due ricorsi proposti da una società operante nel settore energetico impegnata nella realizzazione di due impianti agrivoltaici di grandi dimensioni nel territorio del Salento, ordinando al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di concludere i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di adottare il relativo provvedimento finale.
La vicenda nasce dall’avvio, da parte della società, delle procedure di VIA presso il MASE. Nonostante ripetuti solleciti, l’Amministrazione non ha mai emanato l’atto conclusivo entro i termini previsti dalla normativa di settore, lasciando decorrere tutte le scadenze procedimentali.
Accogliendo l’impostazione difensiva del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, il Collegio ha ritenuto “pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero sull’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA”. In particolare, il TAR ha richiamato le norme in materia di energie rinnovabili, che impongono al MASE “un obbligo autonomo di conclusione del procedimento anche quando manchi lo schema di provvedimento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o non sia stato reso il parere dell’Amministrazione competente alla tutela dei beni culturali”.
Nel merito, il Tribunale ha inoltre escluso che l’adozione di un parere tecnico della Soprintendenza speciale per il PNRR possa impedire l’emanazione del provvedimento finale, trattandosi di un atto istruttorio interno che “non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di provvedere sull’istanza presentata”.
La decisione conferma, dunque, sia la permanenza dell’obbligo di provvedere anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti, sia la perentorietà dei termini del procedimento.