Con giudizio instaurato dinanzi al TAR Bari, una società operativa nel settore delle costruzioni, assistita e difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha ottenuto l’integrale annullamento del giudizio negativo di compatibilità ambientale emesso dal Comune di Manfredonia - rispetto al proprio progetto di impianto fotovoltaico – tardivamente rispetto al termine perentorio previsto per la determinazione conclusiva dei lavori.
La difesa della società ricorrente ha dimostrato la violazione, da parte dell’Amministrazione comunale resistente, dell’art. 14 bis, co. 4, L. n. 241/90, in base alla quale la mancata comunicazione della propria determinazione nell’ambito della conferenza di servizi entro il termine perentorio stabilito ai sensi dell’art. 14 bis, co. 2, lett. c) equivale ad assenso incondizionato.
Con sentenza n. 953 del 2025, il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato nel merito, poiché il provvedimento impugnato è stato reso ben oltre il termine perentorio ed è pertanto affetto da “conseguente e irreparabile inefficacia”.
Tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate dal nuovo art. 2, comma 8-bis, L. n. 241/90, in base al quale le determinazioni adottate dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 14-bis, co. 2, lett. c), L. n. 241/90 (in materia di conferenza di servizi) sono inefficaci.
I Giudici hanno pertanto condiviso la linea difensiva sostenuta nell’interesse della ricorrente, concludendo che “l’adozione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo adottato oltre il termine perentorio stabilito, come nella specie, ne determina l’illegittimità e/o la sua inefficacia”.
In particolare, “le determinazioni tardive sono (non soltanto prive di carattere vincolante, ma) irrilevanti in quanto prive di effetti”. Ciò anche in considerazione del fatto che “la previsione di termini perentori, in cui le Amministrazioni evocate nella conferenza di servizi sono chiamate ad esprimersi, e del correlato meccanismo dell’assenso implicito, ove le stesse rimangano silenti, rappresentano una deroga al principio generale dell’inesauribilità del potere amministrativo e assolvono ad una finalità di semplificazione e di accelerazione del procedimento, finalità questa ancor più evidente nella procedura in esame”.
Per tali ragioni, il TAR Bari ha integralmente accolto il ricorso e, per l’effetto, disposto l’annullamento del giudizio di compatibilità paesaggistica espresso tardivamente dal Comune di Manfredonia nei confronti della società ricorrente.