Il Tar Potenza ha respinto il ricorso collettivo presentato da alcune società operanti nella zona industriale del Comune di Matera con cui è stato chiesto l’annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano rilasciata in favore di una società operante nel settore, insistente sulla medesima area.
In particolare, accogliendo integralmente le tesi sostenute dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani formulate nell’interesse della società controinteressata, titolare dell’autorizzazione oggetto di gravame, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato.
Il principio di diritto che emerge pacificamente da una lettura del provvedimento, in ossequio alla normativa vigente richiamata espressamente dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, è quello secondo cui la determinazione finale della Conferenza dei servizi debba essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti, restando tuttavia ferma l'autonomia del potere provvedimentale dell'Autorità procedente, purché dotato di adeguata motivazione.
Nel caso in esame, invero, l’unica posizione contraria risulta essere stata quella del Comune di Matera, che non ha potuto giocare alcun ruolo ostativo all’esito positivo della Conferenza posto che la determinazione finale, come sopra precisato, si basa su un criterio maggioritario e non sono previsti poteri di veto in capo alle singole Amministrazioni.
In disparte la suddetta circostanza di fatto per cui “la quasi totalità delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi ha espresso parere favorevole”, in ogni caso, contrariamente a quanto opinato nel ricorso, il Collegio ha chiarito che l’obbligo di autonoma e specifica motivazione sussiste solo nell’ipotesi in cui la determinazione disattenda in tutto o in parte le risultanze della Conferenza di servizi: pertanto, laddove la determinazione recepisca le risultanze della Conferenza, l’onere di motivazione può essere soddisfatto anche “per relationem”, ossia mediante il semplice richiamo ai verbali della Conferenza ovvero ai pareri resi dalle Amministrazioni partecipanti.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la società controinteressata ha ottenuto il rigetto del ricorso e, per l’effetto, la conservazione degli effetti della propria autorizzazione, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite in proprio favore.