Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), confermando l’annullamento del provvedimento di decadenza dagli incentivi per la produzione di energia elettrica per un impianto alimentato a biomassa.
Il provvedimento emesso dal GSE contestava la sussistenza di “violazioni rilevanti” a causa dell’asserita presenza e utilizzo nell’impianto di biomassa difforme rispetto a quella autorizzata, determinando, quindi, la decadenza dagli incentivi statali e la restituzione delle somme percepite fino a quel momento.
Il Collegio, dopo aver constatato che GSE “non ha proceduto al campionamento del materiale, limitandosi ad una ispezione visiva, che però non restituisce elementi di certezza”, ha confermato la “carenza di istruttoria nella fase di accertamento, sia per il mancato campionamento del materiale, sia per il mancato accertamento univoco che la biomassa riscontrata fosse pronta per l’utilizzo e non – come addotto dall’interessata – meramente depositata in attesa di essere esaminata e vagliata”.
Inoltre, il materiale contestato come difforme dal Gestore nella sua attività di istruttoria, oggetto di un successivo e specifico accertamento tecnico finalizzato a stabilirne la reale tipologia di biomassa – è stato considerato per i giudici “consentito alla stregua dell’autorizzazione”.
La sentenza ha confermato le argomentazioni formulate dai legali della società – assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Bartolomeo Cozzoli – già accolte in primo grado dal TAR Lazio, e con le quali è emersa la carenza istruttoria alla base del provvedimento di decadenza del GSE, oltre che la conformità della biomassa ai requisiti normativi.
Tale esito conferma la tutela degli operatori del settore contro provvedimenti arbitrari e rafforza i principi di certezza e proporzionalità nelle istruttorie amministrative.