Studio legale - Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Il Consiglio di Stato conferma il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti adottati dall’amministratore giudiziario su autorizzazione del giudice delegato.
03/02/2025

Con sentenza n. 613 del 27 gennaio 2025 la V sezione del Consiglio di Stato, confermando le conclusioni cui era pervenuto il Tar Latina nel giudizio di primo grado, ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli atti amministrativi emanati dall’amministratore giudiziario di una società pubblica su autorizzazione del giudice delegato, secondo quanto disposto dagli artt. 40 e 56 del c.d. Codice antimafia.

In particolare, il Collegio, sposando la tesi difensiva del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha stabilito che gli atti adottati dall’amministratore giudiziario, ai sensi degli artt. 56, comma 1 e 40, comma 3, del cod. antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) non possono ascriversi all’esercizio di un ordinario potere amministrativo, quale sarebbe il potere di autotutela riconducibile nell’alveo delle norme della legge n. 241/90, in ragione del ruolo assunto dall’autorizzazione del giudice delegato.

Sul punto, la sentenza sottolinea come “la circostanza che l’autorizzazione del giudice delegato costituisce una condizione all’esercizio del potere dell’amministratore giudiziario, in mancanza del quale quest’ultimo agisce in carenza di potere, dimostra e conferma che il potere dell’amministratore si fonda proprio sull’autorizzazione del giudice delegato e non può essere assimilato ad un potere amministrativo”.

L’amministratore giudiziario, agendo su nomina del giudice penale delegato nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto le misure di prevenzione, assume il ruolo di ausiliario del giudice stesso: questo esclude la riferibilità dell’atto all’esercizio di un potere prettamente pubblicistico e, come tale, riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In questo senso, chiariscono ancora i Giudici nella decisione 613/2025, “depone la circostanza che l’amministratore giudiziario è stato nominato dal giudice penale e per essere legittimato ad adottare atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice delegato”.

Chiarisce, dunque, il Collegio come, in ragione della riconducibilità del potere esercitato – in via diretta - al giudice delegato, trovi applicazione il regime di impugnabilità̀ degli atti dell’amministratore giudiziario delineato dalla Corte di Cassazione, secondo cui:

“- le direttive impartite dal giudice delegato all'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 40, comma 1, devono ritenersi inoppugnabili; - i provvedimenti indicati nella L. Fall., art. 47, comma 1, assunti dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 40, comma 2, sono impugnabili con atto di opposizione al tribunale in composizione collegiale nelle forme dell'incidente di esecuzione; - gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato sono impugnabili attraverso reclamo al giudice delegato”.

In definitiva il Consiglio di Stato stabilisce che “non sussiste, dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli atti emanati dall’amministratore giudiziario”.

Potrebbero interessarti
test
Due pronunce favorevoli confermano l’aggiudicazione ad Argo dell’appalto per la nave “Laura Bassi”
Il Consiglio di Stato e il TAR Trieste confermano in via definitiva l'aggiudicazione ad Argo S.r.l. dei servizi armatoriali della nave oceanografica “Laura Bassi”
test
Confermata la correttezza della nomina del vicesegretario generale del CSM: il Consiglio di Stato annulla le decisioni del TAR Lazio e individua le condizioni per la partecipazione alla selezione comparativa in relazione al conferimento dell’incarico di vicesegretario del CSM.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 4402 e 4403 del 3 giugno 2026, ha definitivamente individuato limiti e condizioni per il conferimento dell’incarico di Vicesegretario Generale del CSM, secondo quanto disposto dall’art. 7 della l. 195/1958.
test
Istituto Santa Chiara, il Consiglio di Stato annulla la revoca dell’accreditamento
I giudici di Palazzo Spada danno ragione alla struttura di Castrignano de' Greci. La Regione Puglia ne aveva disposto la chiusura. Il problema verteva sul titolo di una professionista
test
Appalti e anomalia dell’offerta: il TAR Napoli ribadisce l’obbligo di una valutazione globale e sintetica
La pronuncia, estromettendo definitivamente il primo classificato e riabilitando il secondo operatore economico, impone ora all’Ente un nuovo esame delle valutazioni tecnico-economiche.
test
Gara “lavanolo” per gli enti sanitari della Regione Basilicata. Illegittima l’esclusione per anomalia dell'offerta prima classificata.
Con sentenza pubblicata in data 5 maggio 2026 il TAR Potenza si è pronunciato sugli esiti della gara regionale centralizzata per l'affidamento del servizio di “lavanolo” presso gli enti sanitari della regione Basilicata.