Studio legale - Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Agrofotovoltaico in area agricola
11/02/2022

 

Dal Tar Lecce la prima fondamentale apertura: negata l’assimilabilità agli impianti fotovoltaici a terra. Annullato il diniego della Regione, illegittimo il ravvisato contrasto con il PPTR.

Arriva dal Tar di Lecce una pronuncia promettente per l’intero settore della produzione di energia elettrica e per il mondo agricolo e che, per i principi esposti, appare capace di aprire un vero e proprio fronte su più ampia scala, non solo in ambito regionale.

Per la prima volta il Giudice amministrativo ha annullato il diniego di realizzazione di un impianto agro- fotovoltaico riconoscendone le specifiche peculiarità rispetto al fotovoltaico tradizionale e comprendendo appieno come agiscano gli impianti di produzione proposti, riconoscendo che ben si integrano con le produzioni agricole, salvaguardando il territorio.

La sentenza del Tar salentino (n. 248 dell’11.02.2022), in accoglimento del ricorso proposto dalla società HEPV18 partecipata da Heliopolis, Energie e Museum, che hanno sede in Trentino Alto Adige, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, ha finalmente preso atto che mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola.

Finora a tali diverse caratteristiche degli impianti non era stato riconosciuto alcun valore da parte degli Enti competenti a rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione, non comprendendo l’integrazione tra produzione di energia ed agricoltura, che questi impianti avrebbero consentito.

In Puglia, nello specifico, la Regione aveva fin qui opposto continui dinieghi alla realizzazione, sul presupposto che gli atti di pianificazione paesaggistica territoriale regionale (il PPTR) espressamente sconsigliano la realizzazione di impianti FER in aree agricola rientranti in contesti paesaggistici caratterizzati.

La decisione del Tar Lecce ha rimesso in discussione la posizione di chiusura della Regione, rilevando oltretutto che il PPTR si occupa dei soli impianti fotovoltaici, ma non anche di quelli agro-fotovoltaici, definiti di nuova generazione e successivi allo stesso PPTR.

I profili di presunto contrasto con il PPTR sono stati ritenuti perciò del tutto inconferenti, attesa l’affermata differenza sostanziale e tipologica tra i due impianti, che per il Tar dovrà essere tenuta in doverosa considerazione anche ai fini della valutazione sul rispetto degli indici di pressione cumulativa finora opposti dalla Regione.

Una sentenza, dunque, capace di dare impulso positivo al settore ed una spinta decisiva in favore di un nuovo modello che veda una significativa integrazione tra produzione di energia pulita e l’agricoltura.

Tale nuovo modello è tanto più valido nella misura in cui contribuisce a produrre energia pulita da fonti rinnovabili, salvaguarda le produzioni agricole locali, tutela maggiormente il territorio, agisce positivamente sulla riduzione delle emissioni inquinanti, collabora a ridurre quindi gli impatti dei sempre più evidenti mutamenti climatici, aiuta ad affrontare e limitare il problema dell’aumento dei costi di produzione dell’energia che sta aggredendo, proprio in questi mesi, i redditi delle famiglie e delle imprese, minacciandone la sopravvivenza stessa.

link:

https://www.qualenergia.it/pro/articoli/tar-lecce-limiti-fv-terreni-agricoli-non-valgono-agrivoltaico/

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