Con sentenza n. 19027/2024, pubblicata in data 13.12.2024, il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II Civile, in pieno accoglimento delle tesi difensive prospettate dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, patrocinante un operatore economico principalmente attivo nel settore turistico-ricreativo, ha disapplicato la nota con cui Roma Capitale aveva ordinato al medesimo operatore lo sgombero dell’area occupata nonché il pagamento di una somma pari ad euro 176.004,35 a titolo di asserita occupazione sine titulo.
In particolare, la vicenda riguarda un’area situata in Ostia Lido, di proprietà del Comune di Roma, il cui utilizzo da parte della Società patrocinata è stato nel tempo contestato dall’amministrazione comunale.
Il Tribunale ha nella specie affermato che la pretesa economica quantificata da Roma Capitale non può costituire una fonte di obbligo di pagamento a carico della Società patrocinata in quanto trattasi “di una pretesa unilateralmente determinata non essendo chiaro se ed in quale misura sia stato considerato il periodo in cui la parte attrice ha detenuto l’area in questione con il consenso del Comune di Roma Capitale, stante anche la previsione dell’art. 1227 c.c. laddove non si riconosce il risarcimento di danni dipendenti anche in tutto o in parte dal comportamento, esclusivo o concorrente, di chi si afferma creditore”.
Ed invero, tracciando un principio di sicuro rilievo in tema di trasparenza nei rapporti di natura economica tra Enti locali e operatori economici e/o concessionari di aree di proprietà comunale, il Giudice, appunto in ragione degli elementi di incertezza propri della quantificazione della pretesa creditoria operata dall’Amministrazione comunale nell’ambito della nota impugnata, ha statuito che “quest’ultima va disapplicata nell’ambito del presente giudizio … dovendosi riconoscere l’interesse di parte attrice all’accertamento negativo della richiesta di pagamento di cui alla nota di Roma Capitale formalmente notificata”.