Studio legale - Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
II TAR Lombardia chiarisce i limiti temporali e soggettivi del grave illecito professionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici
26/01/2026

Con sentenza del 19 gennaio 2026 n. 227 il TAR Lombardia, Sez. I, ha annullato l'esclusione da una gara pubblica per l'affidamento di un accordo quadro multilotto di una Società, assistita dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, stigmatizzando la lettura resa dalla stazione appaltante degli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 sostanzialmente ancorata al previgente art. 80 del d.lgs. n. 50/2026.

Il TAR ha chiarito, attraverso un'analisi puntuale della normativa di riferimento e in modo netto, che il nuovo Codice ha introdotto il limite di rilevanza temporale, preciso e inderogabile, del triennio con riferimento alle risoluzioni contrattuali, termine decorrente dall'adozione del provvedimento risolutorio, statuendo che «non sussistono i presupposti per configurare un illecito professionale qualora dalla commissione del fatto rilevante siano decorsi più di tre anni rispetto al momento in cui è indetta la procedura evidenziale», risultando irrilevante la pendenza di un giudizio civile avente ad oggetto la predetta risoluzione contrattuale.

Ha ancora chiarito il TAR che i fatti a rilevanza penale riferibili a persone fisiche non “contagiano” automaticamente l'impresa, se non nei casi espressamente previsti dal Codice, da interpretare in modo tassativo, rigorosamente delimitati sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo attraverso il rinvio all'art. 94, comma 3, del Codice che individua in modo puntuale i soggetti rilevanti.

Le stazioni appaltanti devono finalmente comprendere che il nuovo Codice ha del tutto abbandonato l'impostazione del sistema previgente del d.lgs. n. 50/2026 in cui il grave illecito professionale operava come clausola generale capace di ricomprendere ogni circostanza idonea ad incidere sull'affidabilità dell'operatore economico partecipante alle gare pubbliche.

Nel nuovo Codice il grave illecito professionale non è più un'area “aperta” di valutazione discrezionale, ma una causa di esclusione rigidamente ancorata a presupposti normativi che ne delimitano i confini oggettivi, soggettivi e temporali.

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