Il Tar capitolino con la sentenza n. 2241/2025 pubblicata il 31/01/2025 ha ritenuto fondato il ricorso promosso dal Consorzio del Sinni avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'Agricoltura negava di essere tenuto a rispondere dei debiti degli enti vigilati e/o ad intraprendere qualsivoglia iniziativa diretta a predisporre una provvista finanziaria da mettere a disposizione del medesimo ente vigilato.
In particolare la quarta sezione quater del Tar Lazio – Roma, accogliendo la tesi del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e del codifensore Avv. Susanna Bufardeci, ha affermato che lo Stato (e quindi il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quale Ente vigilante) è obbligato sotto il (solo) profilo economico a disporre stanziamenti - nei limiti ovviamente del bilancio dello Stato - per il ripianamento dei debiti contratti dall'E.I.P.L.I. nell'esercizio delle sue funzioni, in ciò sostanziandosi la funzione di vigilanza che verrebbe, altrimenti, svuotata di significato.
A detta del Tar, dunque, resta ferma la responsabilità del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quale Ente vigilante, sotto il profilo dell'erogazione dei fondi necessari per il rispetto dei debiti precedentemente assunti.
In tal senso lo stesso comma 11, dell'art. 21 D.L. n. 201/2011, nel prevedere che il Ministero resistente debba approvare con proprio decreto il bilancio finale di liquidazione, presuppone che sussista comunque un generale obbligo di verifica della situazione economico-patrimoniale del predetto Ente vigilato.
La sussistenza di un obbligo di finanziamento dell'Ente vigilato da parte del Ministero dell'Agricoltura, peraltro, è apparsa confermata dal contegno dell'E.I.P.L.I. che, nel corso degli anni, ha sempre chiesto l'intermediazione del Ministero vigilante per fare fronte ai propri debiti e dalla documentazione esibita dal Consorzio ricorrente, dalla quale è stato possibile desumere che il Ministero abbia costantemente finanziato l'E.I.P.L.I..
In conclusione, il Tar Lazio ha accolto pienamente il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento del Ministero. Invero, ritenere che il Ministero possa sottrarsi ad ogni forma di compartecipazione finanziaria rendendo, di fatto, l'Ente da esso vigilato economicamente incapiente sarebbe contrario al principio di eguaglianza e buona fede e sarebbe altresì lesivo della libertà di iniziativa economica, nonché della legittima aspettativa del privato alla soddisfazione del proprio credito nei confronti della P.A..