Accolto il ricorso di un primario operatore del settore, difeso dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.
La pronuncia chiarisce un punto fondamentale del nuovo Codice degli Appalti a tutela degli intermediari nel settore dei rifiuti.
Con una sentenza di grande rilevanza per il mondo dei contratti pubblici (n. 5580/2025), il Consiglio di Stato ha chiarito un aspetto cruciale del nuovo Codice degli appalti, accogliendo il ricorso presentato da un primario operatore del settore ambientale, difeso con successo dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.
Il massimo organo della giustizia amministrativa ha annullato l’esclusione dell’azienda da un’importante gara d’appalto da oltre 3 milioni di euro per l’affidamento del servizio di conferimento dei fanghi di depurazione.
La controversia nasceva dalla contestazione mossa all’operatore di non aver specificato, all’interno della propria offerta economica, i costi relativi alla manodopera delle imprese terze a cui avrebbe affidato in subappalto parte delle prestazioni.
Accogliendo pienamente le tesi difensive sostenute dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima tale esclusione.
I giudici hanno stabilito un principio tanto logico quanto fondamentale: la normativa vigente (art. 108, comma 9, D.lgs. 36/2023) richiede ai concorrenti di indicare unicamente i “propri” costi della manodopera, e non anche quelli che saranno sostenuti dai subappaltatori.
La sentenza rappresenta un punto fermo per la corretta interpretazione del Codice, imponendo una lettura delle norme ispirata a criteri di logica e ragionevolezza.
Viene così tutelato il modello operativo degli intermediari specializzati, figure essenziali per garantire efficienza e concorrenza, senza gravarli di oneri impossibili da adempiere.
Per effetto pratico della sentenza, l’illegittima esclusione è stata annullata, l’aggiudicazione al secondo classificato è stata dichiarata inefficace e l’operatore che ha presentato ricorso è stato riconosciuto come legittimo aggiudicatario.
Il Consiglio di Stato ha quindi disposto il suo subentro nel contratto entro 30 giorni, restituendo l’appalto a chi lo aveva vinto con l’offerta più vantaggiosa e nel pieno rispetto delle norme.