Il TAR Lecce, con la sentenza n. 265 del 16 febbraio 2026, ha respinto integralmente il ricorso promosso da uno dei partecipanti alla procedura, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione in favore di STS Communication S.r.l., assistita con successo dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.
Il contenzioso aveva ad oggetto un affidamento di primissimo piano per il territorio: la procedura aperta indetta dalla Regione Puglia per la stipula di un Accordo Quadro triennale del valore di 4,5 milioni di euro, finalizzato alla fornitura “chiavi in mano” delle infrastrutture tecnologiche, audio, video e degli allestimenti scenici per le edizioni 2025-2027 de La Notte della Taranta. Un appalto complesso, articolato su tre maxi-eventi finali, i “Concertoni” di Melpignano, e 57 tappe itineranti in tutto il Salento.
Al centro del dibattito processuale vi era la legittimità del provvedimento con cui la Stazione Appaltante aveva escluso la ricorrente, originariamente prima classificata, per aver presentato un’offerta economica affetta da plurimi e macroscopici errori di calcolo. In particolare, l’offerta presentava insanabili discrasie tra il valore complessivo dichiarato, i prezzi unitari indicati per i singoli eventi e lo scomputo dei costi della manodopera.
Accogliendo integralmente le tesi e le ricostruzioni logico-giuridiche formulate dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, il TAR Lecce ha affermato rilevanti principi in materia di evidenza pubblica e immodificabilità dell’offerta.
Il Collegio ha chiarito che, nell’ambito di un Accordo Quadro in cui l’esecuzione avviene tramite successivi Ordinativi di Fornitura, il prezzo unitario costituisce un parametro essenziale e costitutivo. Un’offerta caratterizzata da dati matematici intrinsecamente contraddittori non può essere qualificata come mero refuso, ma integra un’offerta perplessa e indeterminata, e quindi inammissibile.
Il Tribunale ha inoltre escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio sull’offerta economica. Richiamando il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, i Giudici hanno stabilito che l’art. 101 del D.lgs. 36/2023 non consente alla Pubblica Amministrazione di intervenire per “salvare” un’offerta incoerente. Un simile intervento avrebbe comportato un’illegittima eterointegrazione della volontà negoziale del privato, in violazione del principio della par condicio competitorum.
La pronuncia ha infine validato l’operato della Commissione giudicatrice sotto il profilo procedimentale, confermando l’inesauribilità del potere di riesame: l’organo tecnico può arrestare la procedura ed escludere un’offerta palesemente invalida in qualsiasi momento, senza essere vincolato alla formale conclusione del sub-procedimento di anomalia.
Grazie a questa rilevante vittoria difensiva, che ha respinto anche le domande risarcitorie di controparte, STS Communication S.r.l. potrà proseguire regolarmente l’esecuzione dell’appalto, assicurando l’infrastruttura tecnologica di altissimo livello necessaria al successo del più importante evento culturale e musicale pugliese.