Con sentenza n. 7055/2024 del 13.12.2024 il TAR Napoli ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Puglianello aveva disposto l’esclusione di un operatore economico partecipante alla procedura per l’affidamento della fornitura di dispositivi per il rilevamento delle violazioni dell’art. 142 del Codice della strada, per il supporto alla gestione delle sanzioni amministrative, per il supporto legale per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, nonché per il recupero coattivo delle sanzioni non opposte né oblate.
In particolare, la Stazione appaltante aveva escluso l’operatore economico perché questi, in sede di giustificativi, avrebbe inammissibilmente modificato i costi della manodopera indicati nell’offerta economica.
Il TAR invece, accogliendo le tesi difensive sostenute in giudizio dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Walter Perrotta, ha chiarito che nei propri giustificativi il concorrente non aveva affatto modificato il costo della manodopera ma, piuttosto, si era limitato a ricalcolare lo stesso per il caso, ipotetico e solo eventuale, in cui si fosse reso necessario incrementare il monte ore offerto in ragione del possibile (ma non preventivabile ex ante) aumento del numero di verbali sanzionatori da gestire.
Peraltro, i Giudici hanno osservato che, fermo il ribasso offerto in gara dal concorrente, questi aveva correttamente evidenziato come l’ipotizzato aumento dei verbali da gestire avrebbe comportato, proporzionalmente, un correlato incremento del margine di utile ritraibile dalla commessa.
In conclusione, difettando i presupposti per configurare una modifica dell’offerta economica, il Collegio ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato i gravati verbali per la parte concernente la negativa valutazione di congruità dell’offerta economica, riammettendo in gara l’operatore ingiustamente escluso e condannato, altresì, il Comune di Puglianello alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.