Riformando la sentenza del TAR Bari, il Consiglio di Stato ha statuito che nella fattispecie in esame non sussiste alcun conflitto di interesse (né a livello tipizzato né a livello potenziale) e ha ribadito che la minaccia all’imparzialità e indipendenza, nel contesto di una procedura di gara, deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche.
Con sentenza n. 30/2025 del 03.01.2025, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha accolto l’appello proposto da Ladisa S.r.l. avverso la sentenza del TAR Bari che, nell’ambito di una procedura indetta dal Comune di Bari per la gestione del servizio di ristorazione scolastica, aveva ritenuto che la Dirigente comunale che ha nominato la Commissione giudicatrice versasse in situazione di conflitto di interessi in ragione di un rapporto di parentela con una dipendente della società holding controllante la Ladisa aggiudicataria della gara.
In particolare, il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dei codifensori, ha statuito che nella fattispecie in esame non sussistesse alcuna situazione di conflitto di interesse, né a livello tipizzato (non essendo ravvisabile alcuna delle fattispecie di cui all’art. 42 del d.lgs. 50 del 2016), né a livello potenziale; ciò in quanto:
(i) La parente della Dirigente comunale non è una dipendente, amministratore o socio della società che ha partecipato all’appalto, dovendosi perciò escludere la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi tipizzata dall’art. 42 del d.lgs. 50 del 2016 (parentela).
(ii) La stessa non è amministratore, non possiede quote, né ha alcun ruolo direttivo nella società holding che controlla la società che ha partecipato alla gara, quindi manca la dimostrazione di una cointeressenza concreta ed effettiva tra la parente della Dirigente comunale e la Ladisa S.r.l. circa l’esito della gara.
(iii) Non può fondatamente ritenersi che l’interesse potenziale della Dirigente a favorire l’operatore economico nella specie possa identificarsi nella stabilità del contratto di lavoro della propria parente, atteso che la controllata Ladisa ha molti contratti in corso per cui il contratto con il Comune di Bari risulta del tutto inconferente ai fini della conservazione del posto di lavoro.
(iv) Per tale ragione un’ipotetica – e neppure adombrata – soggezione dei componenti della Commissione di gara nominati dalla Dirigente comunale costituirebbe una mera illazione non supportata da alcun elemento probatorio.
Il Consiglio di Stato nella fattispecie in esame ha fatto applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “nel settore dei contratti pubblici l’ipotesi del conflitto di interessi non può essere predicata in astratto, ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche”.
È stato altresì chiarito nella sentenza del Giudice di secondo grado che la nota con cui la Dirigente comunale aveva dichiarato di volersi astenere da ulteriori atti della procedura per ragioni prudenziali non costituisce un riconoscimento confessorio o una prova dell’esistenza del conflitto di interessi.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente il ricorso di primo grado proposto dal raggruppamento di imprese concorrente, in accoglimento dell’appello di Ladisa S.r.l. che, per l’effetto, resta aggiudicataria della gara.