Con sentenza n. 9228 del 25.11.2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla controversia che traeva origine dalla procedura di gara indetta per l’affidamento dei lavori (previsti nel contesto del PNRR) di realizzazione di una vasca di laminazione nel Comune di Crotone, di cui è risultata aggiudicataria l’ATI Lavori Stradali s.r.l. – Italbeton s.p.a.
Accogliendo le tesi difensive sostenute nell’interesse della Lavori Stradali s.r.l. dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dagli Avv.ti Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, i Giudici hanno respinto integralmente l’appello presentato dalla seconda classificata, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Le censure dell’appellante si fondavano sul presupposto che la valutazione tecnica operata dalla commissione fosse manifestamente illogica, discriminatoria ed incoerente con le prescrizioni del disciplinare di gara, lamentando che, sebbene il disciplinare prescrivesse l’attribuzione di alcuni punti in ipotesi di servizi prestati “analoghi” a quello posto a base di gara, l’aggiudicataria avesse conseguito un punteggio a fronte di servizi semplicemente “affini”, mentre i servizi indicati dall’appellante risultavano “identici” a quello della realizzazione di una vasca di laminazione.
Ebbene, il Consiglio di Stato ha rigettato la censura, chiarendo che, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di “servizi analoghi” coincide con quella di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale e che, pertanto, risulta corretta l’attribuzione di punti per aver presentato servizi “analoghi” e non necessariamente “identici” a quello posto a base di gara.
È stato così ribadito che, in virtù dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla commissione, le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità “ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti”, affermando altresì che “per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto”.