Con sentenza del Tar Bari, n. 1046/2024 del 07/10/2024, il Tribunale regionale pugliese ha confermato la legittimità della procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’affidamento della concessione dei servizi e dei lavori di costruzione di loculi nel cimitero di Foggia e della connessa gestione, per la durata di 11 anni, aggiudicata al RTI con mandataria la Ctm S.r.l. e mandante la Edilver S.r.l..
Nel caso di specie il RTI ricorrente si doleva dell’esclusione dalla suddetta procedura comminata in suo danno censurando la presunta illegittimità del bando con riferimento alla asserita modificazione della lex specialis in virtù di un chiarimento innovativo, e deduceva altresì la sussistenza di clausole immediatamente escludenti.
Il Collegio, con la sentenza in commento, in totale accoglimento delle tesi difensive sostenute degli Avv.ti Saverio Sticchi Damiani e Susanna Bufardeci, patrocinanti nel giudizio in esame il RTI controinteressato aggiudicatario con mandataria la Ctm S.r.l. e mandante la Edilver S.r.l., ha rigettato il ricorso presentato dall’altro raggruppamento partecipante alla procedura.
In particolare il Tar Bari ha rilevato che:
Peraltro, la fideiussione bancaria o assicurativa non risultava essere l’unico modo di prestazione della garanzia provvisoria: al riguardo, il disciplinare di gara prevedeva la possibilità di costituire la garanzia provvisoria, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
In definitiva, il Tar ha confermato la legittimità della contestata esclusione, dovendo l’operatore economico ricorrente soggiacere, peraltro, al principio generale di autoresponsabilità, secondo cui ciascuno dei concorrenti nelle procedure selettive pubbliche sopporta eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
Il Giudice amministrativo, a fronte dell’illustrata legittimità dell’esclusione, facendo applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa”, ha, altresì, chiarito che nella fattispecie non sussisteva l’invocato interesse strumentale alla riedizione dell’intera procedura.
Inoltre, a fronte della mancata impugnazione nel termine perentorio normativamente previsto dalla pubblicazione della regola di gara ritenuta immediatamente escludente e del fatto che alcuna valenza poteva assegnarsi all’indicato chiarimento, non essendo la Stazione appaltante intervenuta con un atto di autotutela sulla lex specialis di gara, il ricorso è stato rigettato totalmente anche per plurimi profili di irricevibilità e inammissibilità con condanna alle spese di lite in capo alla parte soccombente.