Studio legale - Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani
Confermata la legittimità dell’affidamento in favore del raggruppamento CTM S.r.l. / Edilver S.r.l. della concessione dei servizi e dei lavori di costruzione di loculi nel cimitero di Foggia e della connessa gestione
11/10/2024

Con sentenza del Tar Bari, n. 1046/2024 del 07/10/2024, il Tribunale regionale pugliese ha confermato la legittimità della procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’affidamento della concessione dei servizi e dei lavori di costruzione di loculi nel cimitero di Foggia e della connessa gestione, per la durata di 11 anni, aggiudicata al RTI con mandataria la Ctm S.r.l. e mandante la Edilver S.r.l..

Nel caso di specie il RTI ricorrente si doleva dell’esclusione dalla suddetta procedura comminata in suo danno censurando la presunta illegittimità del bando con riferimento alla asserita modificazione della lex specialis in virtù di un chiarimento innovativo, e deduceva altresì la sussistenza di clausole immediatamente escludenti.

Il Collegio, con la sentenza in commento, in totale accoglimento delle tesi difensive sostenute degli Avv.ti Saverio Sticchi Damiani e Susanna Bufardeci, patrocinanti nel giudizio in esame il RTI controinteressato aggiudicatario con mandataria la Ctm S.r.l. e mandante la Edilver S.r.l., ha rigettato il ricorso presentato dall’altro raggruppamento partecipante alla procedura.

In particolare il Tar Bari ha rilevato che:

  • Il Comune di Foggia avesse (legittimamente) escluso il RTI ricorrente dalla procedura di gara in ragione delle varie carenze documentali, in particolare a causa della emissione della garanzia fideiussoria da parte di soggetto non legittimato;
  • In sede di soccorso istruttorio il ricorrente risultava avere prodotto una nuova polizza emessa in data 03/10/2023, dunque, oltre la scadenza del bando di gara fissata al giorno 02/10/2023 ore 12:00;
  • La gravata esclusione risultava essere stata comminata a carico del RTI ricorrente non in ragione della negativa valutazione, da parte della Commissione, dell’offerta presentata (insostenibilità/inadeguatezza e/o carenze dell’offerta, direttamente e causalmente riconducibili agli asseriti errori/omissioni/lacune della lex specialis), né del mancato possesso del controverso requisito speciale di partecipazione, né del contestato chiarimento e neppure sulla scorta di valutazioni della Commissione di gara o del R.U.P., bensì per le sopra riportate oggettive carenze documentali rilevate dal Seggio di gara e non sanate neppure all’esito dell’attivazione del soccorso istruttorio, segnatamente in ragione delle carenze della garanzia provvisoria.

Peraltro, la fideiussione bancaria o assicurativa non risultava essere l’unico modo di prestazione della garanzia provvisoria: al riguardo, il disciplinare di gara prevedeva la possibilità di costituire la garanzia provvisoria, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

In definitiva, il Tar ha confermato la legittimità della contestata esclusione, dovendo l’operatore economico ricorrente soggiacere, peraltro, al principio generale di autoresponsabilità, secondo cui ciascuno dei concorrenti nelle procedure selettive pubbliche sopporta eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.

Il Giudice amministrativo, a fronte dell’illustrata legittimità dell’esclusione, facendo applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa”, ha, altresì, chiarito che nella fattispecie non sussisteva l’invocato interesse strumentale alla riedizione dell’intera procedura.

Inoltre, a fronte della mancata impugnazione nel termine perentorio normativamente previsto dalla pubblicazione della regola di gara ritenuta immediatamente escludente e del fatto che alcuna valenza poteva assegnarsi all’indicato chiarimento, non essendo la Stazione appaltante intervenuta con un atto di autotutela sulla lex specialis di gara, il ricorso è stato rigettato totalmente anche per plurimi profili di irricevibilità e inammissibilità con condanna alle spese di lite in capo alla parte soccombente.

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