Il complesso contenzioso riguardante i contratti di appalto per la manutenzione e il ricambio dei macchinari degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti campani destinati al termovalorizzatore di Acerra, prima affidati e poi revocati a una società difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, si è concluso in grado di appello a distanza di oltre 15 anni dal primo ricorso proposto dalla società davanti al TAR Lazio.
Con sentenza n. 9489 del 2 dicembre 2025 il Consiglio di Stato ha confermato quanto già accertato dai giudici di primo grado, ossia che i provvedimenti di revoca degli affidamenti sono stati illegittimi, così per l’effetto condannando definitivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania a risarcire tutti i relativi danni subiti a titolo di lucro cessante dalla sopra citata società, oltre interessi dalla domanda al saldo.
La vicenda controversa ha avuto origine nel lontano 2009. Il Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania aveva individuato tale società come affidataria dei contratti di appalto di che trattasi in quanto il servizio di manutenzione da affidare risultava inscindibile dalla contestuale fornitura di macchinari speciali e in rapporto di complementarietà rispetto a quelli già acquistati dal fornitore originario.
La società, pur non rientrando tra le aziende produttrici dei macchinari originari, era legata a queste ultime da un contratto di “esclusiva” per la fornitura dei pezzi di ricambio e il revamping dei macchinari.
Pochi mesi dopo l’affidamento in via di urgenza, il Soggetto Vicario decise però “a sorpresa”, nel settembre 2009, di revocare i precedenti affidamenti e sciogliersi in via unilaterale dal vincolo contrattuale con la società, rivendicando una pretesa “palese inidoneità” tecnico-professionale della stessa ad espletare il servizio di manutenzione, trattandosi di attività – a suo dire – non espressamente ricompresa nel suo oggetto sociale.
In accoglimento dei ricorsi proposti dalla società avverso i provvedimenti di revoca, il TAR del Lazio, con due separate decisioni, aveva dapprima, nel 2012, accertato che l’oggetto sociale della società era pienamente compatibile con il reale oggetto dell’appalto e che la revoca era perciò illegittima, perché basata su ragioni meramente formali, senza alcuna indagine o alcun indizio di inadempimenti o carenze da parte della società nell’espletamento dell’appalto.
Successivamente, con una seconda sentenza emessa nel 2014, il TAR aveva condannato il Soggetto Vicario e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno.
Le due sentenze erano state tuttavia impugnate in appello dalle Amministrazioni resistenti, anche in ragione di un procedimento penale nel frattempo avviato a carico dei vertici societari dell’impresa proprio in relazione a quello specifico affidamento.
Ebbene, a distanza di oltre dieci anni da quegli appelli, considerata anche la piena assoluzione intervenuta nelle more in ambito penale, il Consiglio di Stato ha confermato il verdetto di primo grado: la revoca dei contratti fu del tutto illegittima, risultando basata su ragioni formali e comunque anche prive di fondamento nel merito.
Ne consegue la conferma della condanna al risarcimento del danno, per effetto della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Soggetto Vicario dovranno ora risarcire la società di un ingente importo pari al lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione dei contratti.