Il TAR Bari ha respinto il ricorso proposto da un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) per l’annullamento della propria esclusione disposta dalla Stazione Appaltante, Aeroporti di Puglia S.p.a., dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia presso gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.
Con motivi aggiunti, l’operatore economico aveva impugnato, per illegittimità derivata, anche la successiva aggiudicazione disposta in favore dell’impresa classificatasi prima in graduatoria.
In particolare, il ricorrente aveva dedotto che l’esclusione era fondata sull’errato presupposto che la legge di gara imponesse ai concorrenti il rispetto di un monte ore minimo e vincolante, mentre, ad avviso dello stesso ricorrente, la legge di gara non prevedeva alcun vincolo minimo di ore.
Rappresentata e difesa in giudizio dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, Aeroporti di Puglia S.p.a. ha controdedotto che l’offerta del ricorrente era stata correttamente ritenuta inattendibile per aver previsto - per l’espletamento del servizio - un numero di ore notevolmente inferiore a quello minimo e inderogabile richiesto dalla lex specialis.
Infatti, nell’ambito del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta, il R.T.I. aveva erroneamente ritenuto che le ore indicate nella lex specialis non fossero da intendersi minime, bensì meramente teoriche.
Chiarito, dunque, che la previsione delle ore di servizio minime contenuta nella lex specialis fosse da intendersi vincolante e riscontrato come le ore di servizio indicate dal R.T.I. nell’offerta fossero inferiori a quelle richieste, Aeroporti di Puglia s.p.a. ha proceduto a disporne l’esclusione.
Ebbene, accogliendo le tesi sostenute nell’interesse della Stazione Appaltante, il Collegio ha ritenuto che le indicazioni testuali della legge di gara fossero inequivoche e che, anche attraverso un’interpretazione sistematica, si potesse comunque convenire nel senso della sussistenza di un monte orario minimo inteso come vincolo prestazionale sul servizio da rendere.
I Giudici hanno inoltre riconosciuto che, quand’anche l’operatore economico ricorrente avesse mal inteso le disposizioni di gara, sarebbe comunque bastato seguire il chiarimento fornito dalla Stazione appaltante per eliminare ogni incertezza sul contenuto dispositivo del capitolato speciale e del disciplinare di gara.
Eppure, nonostante tale chiarimento, il R.T.I. ha ritenuto possibile indicare un numero di ore effettive inferiori a quelle (minime) richieste.
Pertanto, è stato dichiarato non censurabile “l’operato di Aeroporti di Puglia s.p.a., la quale ha ritenuto di escludere dalla procedura la ricorrente per aver formulato un’offerta non in linea con le cogenti prescrizioni di gara”.
Per tali ragioni, il TAR Bari ha accolto le argomentazioni sostenute da Aeroporti di Puglia S.p.a. e ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dall’operatore economico per l’annullamento dell’esclusione e della successiva aggiudicazione.