È illegittima la revoca del rating di legalità AGCM motivata in ragione della mancata comunicazione di misure cautelari emesse nei confronti di un ex institore. La mera diffusione della notizia a mezzo stampa non integra conoscenza immediata dell’evento in capo all’impresa, ma costituisce mera presunzione di conoscenza, destinata a restare tale in assenza di prove.
Sono questi i principi espressi dal TAR Lazio con sentenza in forma semplificata n. 7048 del 20 aprile 2026, su ricorso proposto da un’impresa leader nel settore del facility management e della ristorazione, rappresentata da un collegio difensivo con il Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.
Nella fattispecie la revoca del rating era stata disposta in esito a un procedimento avviato d’ufficio dall’AGCM, a seguito della diffusione di alcuni articoli di stampa in merito all’applicazione di misure cautelari penali nei confronti di un institore dell’impresa.
Accertata la veridicità della notizia presso la Procura della Repubblica del Tribunale penale di competenza, l’Autorità ha avviato il procedimento di revoca e, successivamente, rigettato le osservazioni dell’impresa, incentrate sul fatto che il soggetto colpito dalla misura cautelare fosse in realtà già da tempo cessato dalla carica di institore e nulla avesse comunicato nel frattempo alla società.
In accoglimento delle tesi di ricorso il TAR, ricordato che “la previsione regolamentare sulla scorta della quale è stato emesso l’impugnato provvedimento prescrive l’assolvimento dell’obbligo informativo degli eventi rilevanti entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, se di conoscenza immediata dell’impresa, o dalla notifica dei relativi provvedimenti”, ha dichiarato e accertato che “in ragione della pacifica circostanza che l’emissione delle misure in questione sia temporalmente avvenuta dopo la cessazione e risoluzione del rapporto tra institore e società, ad avviso del Collegio non può ritenersi essere stata sufficientemente provata l’immediatezza della conoscenza da parte della ricorrente delle vicende nevralgiche ai fini della revoca”.
Al riguardo la sentenza ha rilevato che “la perentorietà del termine informativo è correlata alla prova di una conoscenza immediata” e che tale presupposto deve considerarsi “di notevole rigore applicativo e, soprattutto, di complessa verifica”, con la conseguenza che non è sufficiente una mera presunzione di conoscenza: “la presunzione – che tale resta, in assenza di prove acquisite in atti – comporta che qualora sussista un dubbio nella mente del giudice, esso deve andare a beneficio dell’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione”.
La sentenza contribuisce a ridefinire il perimetro degli obblighi comunicativi delle imprese in materia di rating di legalità, aderendo a una lettura più garantista e ispirata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.