Presupposto per l’irrogazione di misure straordinarie di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 è l’accertamento di fatti dotati di “consistenza oggettiva” e idonei a incidere con un grado di “qualificata probabilità” sul regolare svolgimento della procedura di affidamento o sull’esecuzione del rapporto contrattuale.
Ne consegue che nonostante l’avvio di un’azione penale o l’adozione di provvedimenti cautelari da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’ANAC è comunque tenuta ad esperire un’autonoma attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza di adeguati elementi probatori circa l’efficacia causale delle condotte criminose sugli esiti della gara.
In tale quadro l’accertamento penale, pur rappresentando un elemento istruttorio imprescindibile al vaglio dell’Autorità, non integra di per sé un presupposto sufficiente a giustificare le misure ex art. 32 del D.L. 90/2014, occorrendo invece che dall’istruttoria amministrativa emerga la prova del fatto che le condotte illecite abbiano alterato il regolare svolgimento della procedura di gara, condizionandone e/o influenzandone l’esito finale, con qualificato grado di probabilità.
Nello specifico, in un caso di misura cautelare personale disposta in relazione al reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), l’Autorità ha ritenuto che la prova dell’incidenza delle condotte illecite sull’aggiudicazione di una procedura di affidamento non possa considerarsi raggiunta in termini di qualificata probabilità qualora dall’istruttoria sia emerso che nessun componente della Commissione giudicatrice o funzionario della Stazione Appaltante risulti indagato, né sia stata accertata la dazione o la promessa di utilità verso soggetti appartenenti alla medesima Stazione Appaltante.
In presenza di tali risultanze e considerata l’adeguatezza delle misure organizzative interne adottate dall’operatore economico per ridurre il rischio del ripetersi di nuove condotte illecite, il procedimento avviato dall’Autorità è stato perciò concluso con un provvedimento di archiviazione per carenza dei presupposti normativi.