In accoglimento delle tesi difensive della società aggiudicataria, leader nel settore della manutenzione delle apparecchiature sanitarie e difesa in giudizio dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 5 marzo 2020, ha affermato che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, non risulta configurabile alcun grave errore professionale endoprocedurale e con effetti automaticamente escludenti derivante dall’omessa dichiarazione di pregresse vicende oggetto di risoluzione consensuale o di contestazione giudiziale, tra l’altro sub iudice e non annotate nel Casellario dell’ANAC.
La stessa sentenza ha altresì giudicato legittimo il provvedimento adottato dalla stazione appaltante Umbria Salute che, all’esito di approfondite verifiche condotte in sede istruttoria e dopo avere esaminato i provvedimenti adottati anche da altre stazioni appaltanti, le contestazioni e le giustificazioni addotte dalla società aggiudicataria dell’appalto, nonché gli esiti di tali vicende, nessuno dei quali è sfociato in un provvedimento definitivo di risoluzione con definitivo accertamento degli inadempimenti pregressi, ha ritenuto, nel corretto esercizio della propria discrezionalità valutativa, che non sussistesse alcun illecito professionale tale da inficiare l’integrità e l’affidabilità professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016.