Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del TAR Umbria che aveva escluso un’impresa per inaffidabilità professionale e violazione degli obblighi dichiarativi relativamente a pregresse vicende di risoluzione contrattuale: confermata l’aggiudicazione dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle ASL e delle aziende ospedaliere della Regione Umbria del valore di 72 milioni di euro.
In accoglimento delle tesi difensive della società aggiudicataria, leader nel settore della manutenzione delle apparecchiature sanitarie e difesa in giudizio dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 5 marzo 2020, ha affermato che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, non risulta configurabile alcun grave errore professionale endoprocedurale e con effetti automaticamente escludenti derivante dall’omessa dichiarazione di pregresse vicende oggetto di risoluzione consensuale o di contestazione giudiziale, tra l’altro sub iudice e non annotate nel Casellario dell’ANAC.